Art. 30

      1. L'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1982, n. 337, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 31-quinquies. - (Perito tecnico superiore "sostituto direttore tecnico") - 1. Conseguono la qualifica di perito tecnico superiore "sostituto direttore tecnico" i periti tecnici dopo otto anni di effettivo scrutinio, a ruolo aperto, per merito assoluto».